Art. 4.
(Forma e contenuti).

      1. Il contratto formativo è stipulato in forma scritta. L'assunzione avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, ivi compreso l'obbligo di darne comunicazione ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, al centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.
      2. Elementi essenziali del contratto formativo sono l'indicazione dell'età e il titolo di studio del lavoratore, il nominativo del

 

Pag. 18

tutore inizialmente assegnatogli, le mansioni cui il lavoratore sarà adibito e la relativa retribuzione, la qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto formativo, nonché la durata temporale del rapporto di lavoro.
      3. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:

          a) la copia del contratto stipulato;

          b) la copia del progetto formativo, che deve essere consegnata al lavoratore in allegato al contratto;

          c) la dichiarazione dell'avvenuta consegna al lavoratore della scheda professionale, nella quale sono registrate le informazioni relative alle attività formative esterne e interne e al lavoro svolto;

          d) l'autocertificazione, da parte del datore di lavoro, del rispetto di quanto previsto all'articolo 2, comma 2.